Scadenze Superbonus 110: GSE e unifamiliari

Scadenze e Superbonus 110 hanno sempre rappresentato un argomento molto discusso. È ormai noto, infatti, che tutti i contribuenti proprietari di unifamiliari, se alla data del 30 settembre 2022 hanno completato il 30% dell’intervento complessivo, abbiano il diritto di utilizzare il Superbonus sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Ma sono solo queste le scadenze da rispettare?

Il contratto GSE e il fotovoltaico in Superbonus

Uno degli imprescindibili requisiti di accesso al Superbonus per l’installazione di impianti fotovoltaici è la cessione dell’energia in surplus al GSE (Gestore Servizi Energetici), come da comma 7, art. 119 DL. 34/2020.

Questo adempimento segna, di fatto, la conclusione delle attività connesse con gli interventi di efficientamento agevolati.

La fine lavori, invece, trattandosi di documento ufficiale di conclusione del cantiere da inviare al Comune di residenza, con tanto di ricevuta telematica, indica il termine dell’esecuzione materiale degli interventi.

Se facciamo riferimento all’ordine con il quale vengono eseguiti tutti gli adempimenti, la sottoscrizione della convenzione GSE si posiziona come l’ultimo obbligo del contribuente prima di esercitare l’opzione scelta, sia che si tratti di detrazione IRPEF, cessione del credito oppure sconto in fattura.

GSE Ritiro Dedicato: Superbonus vincolati

I beneficiari sono vincolati a sottoscrivere un contratto quinquennale in regime di Ritiro Dedicato con il GSE, che si rinnoverà tacitamente di anno in anno fin quando l’impianto fotovoltaico resterà in funzione. Per il GSE, Superbonus 110 e Ritiro Dedicato vanno sempre abbinati, lo Scambio sul Posto non è previsto.

Vuol dire questo che tale passaggio vada concluso entro il 31/12/2022?

La risposta a questa domanda è stata oggetto di interpretazioni, forum e discussioni tra gli addetti ai lavori. Il dubbio nasceva da frammentarie indicazioni ricevute dagli enti interessati che non hanno mai dettagliato questa fase dell’iter. Per quale ragione? Forse, in fondo, come non capita spesso, i passaggi erano chiari fin dall’inizio.

Cosa dice il Decreto Rilancio su Superbonus e GSE?

È proprio nel principio legislativo che andremo a cercare la risposta.

Già dal 19 maggio 2020 l’art. 119, comma 1, del Decreto Rilancio, recita:

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022”.

Le scadenze Superbonus hanno sempre interessato, perciò, spese documentate e sostenute fino al 30 giugno 2022.

Il decreto Aiuti stabilirà poi, successivamente, che per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, sarà necessario aver completato almeno il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 2022.

Quindi, primo elemento interessante, in Superbonus, le scadenze unifamiliari al 31/12/2022 si riferiscono a spese sostenute e documentate.

Per quale ragione la scadenza del 31/12/2022 non si riferisce a tutti i passaggi previsti dall’iter?

Oltre al riferimento di Legge, parlando di adempimenti legati all’installazione di un impianto fotovoltaico non possiamo non menzionare un aspetto che incide sul fattore temporale: l’iter di connessione alla rete elettrica nazionale, che per gli impianti in Superbonus è di tipo ordinario.

Fotovoltaico e connessione: come funziona

In termini pratici, un’installazione in iter ordinario presuppone una tempistica di perfezionamento per l’allaccio di circa 3 mesi, partendo dalla data indicata nella dichiarazione di conformità dell’impianto, anche detta data di fine lavori.

Il numero elevato di richieste di connessione presentate agli enti in questi ultimi mesi è tale che la tempistica media di lavorazione abbia raggiunto – in alcuni casi – i 4-5 mesi dalla fine lavori.

Inoltre, soltanto dopo la connessione e la consegna dei verbali di allaccio è possibile procedere alla presentazione della domanda al GSE. Quest’ultimo, in 15 giorni circa, mette a disposizione del produttore di energia un contratto da sottoscrivere.

Il perfezionamento della pratica e l’attivazione della convenzione avvengono nelle successive settimane, più o meno ad un mese di distanza dall’allaccio.

Essendo impossibile effettuare spese entro il 31 dicembre e concludere tutti gli adempimenti previsti entro la stessa data, è evidente che ci sia dell’altro.

La conferma di quanto suddetto è arrivata nei giorni scorsi dall’Agenza delle Entrate, uffici della regione Veneto, con la risposta all’interpello n. 907-1110/2022.

Scadenze Superbonus e GSE: la risposta di Agenzia Entrate

La richiesta di chiarimenti riguarda il caso in cui, pur avendo sostenuto le spese entro la scadenza, sia la connessione dell’impianto fotovoltaico agevolato sia la convenzione GSE avvengano in tempi successivi alla scadenza.

In tal caso, è possibile ugualmente per il contribuente accedere al Superbonus?

Cosa è opportuno concludere?

Analizziamo la risposta.

Impianti fotovoltaici in Superbonus: requisiti

Nell’esprimere il suo parere, l’agenzia delle entrate ha ricordato che per essere agevolato al 110% il fotovoltaico deve essere:

– trainato da almeno un intervento trainante;

– connesso alla rete elettrica;

– oggetto di altri benefici fiscali;

– eseguito nel rispetto dei requisiti minimi;

– asseverato secondo il principio della congruità delle spese;

– corredato da visto di conformità;

– subordinato alla cessione dell’energia non autoconsumata al GSE.

I molteplici requisiti che un impianto fotovoltaico in Superbonus deve possedere presuppongono tempistiche di lavorazione indipendenti, in alcuni casi consequenziali.

Sull’argomento scadenze Superbonus e GSE la risposta di Agenzia Entrate cita, successivamente, tre documenti a nostra disposizione:

  • la circolare N. 24/2020;
  • la risposta N. 57 del 2021;
  • la circolare N. 23 del 2022.

Intervento di riqualificazione energetica in Superbonus formula sconto in fattura in provincia di Padova.

Le conclusioni: fino a quando è possibile completare gli adempimenti GSE?

In particolare, attingendo da queste fonti legislative, vengono evidenziati i seguenti punti:

  • le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese tra la data di inizio e la data di fine lavori dei lavori trainanti; se per i trainanti c’è il vincolo dettato dal periodo di vigenza dell’agevolazione, per i trainati c’è un doppio vincolo, il periodo di vigenza dell’agevolazione e il periodo di esecuzione del trainante;
  • entrambe le due fonti su citate stabiliscono che sia possibile usufruire del Superbonus “anche nelle more di perfezionamento del contratto con il GSE, a condizione, tuttavia, di essere in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE”.

Riassumendo, secondo la Direzione Regionale Veneto, il perfezionamento della pratica GSE può essere effettuato anche dopo il termine di scadenza dell’agevolazione, fermo restando un’altra scadenza che, a questo punto, diventa il nostro riferimento temporale univoco, ovvero “il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui viene esercitata la detrazione.”

A questo punto, chiarito che il GSE rappresenta un adempimento che può essere successivo al 31/12/2022, un’altra domanda a cui diventa importante dare risposta riguarda un altro importante adempimento: la fine lavori.

Quali scadenze impone il Superbonus per la chiusura ufficiale del cantiere?

Se per la detrazione diretta sull’IRPEF il fine lavori non compare tra i documenti che vanno necessariamente prodotti, diverso è per l’opzione sconto in fattura/cessione del credito.

Banche ed altri cessionari, per concedere semaforo verde alle pratiche, richiedono tassativamente il documento di fine lavori.

È legittima tale richiesta oppure anche il documento di fine lavori può essere successivo al 31/12/2022?

Considerazioni e risposte, prossimamente in questo blog.

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