Decreto PNRR 3: semplificazioni per le energie rinnovabili

Con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dalla conversione in legge del Decreto PNRR 3, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 aprile 2023, arrivano le “Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Le nuove misure prevedono agevolazioni al fotovoltaico e ai sistemi di storage tramite semplificazioni e novità relative ad autorizzazioni, requisiti e procedure. Seguendo il filone del Decreto Energia, di fatto, le modifiche aprono le porte ad una vera e propria “liberalizzazione” delle rinnovabili. Vediamo quali sono.

Decreto PNRR 3: energie rinnovabili liberalizzate

Sostanzialmente, le modifiche introdotte sul fronte dell’energia interessano tre aspetti:

  • Autorizzazioni e permessi;
  • Aree idonee;
  • Classificazione degli interventi.

Tra le misure, spiccano l’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale per una serie di infrastrutture green e le novità per il Conto Termico che estendono il limite massimo di spesa annua cumulata a 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte delle amministrazioni pubbliche e di 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti privati.

Inoltre, il GSE potrà supportare il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica negli investimenti per la transizione ecologica previsti dal PNRR idem, l’Agenzia del Demanio interverrà per alloggi universitari e impianti sportivi.

Impianti di produzione energia rinnovabile: aree idonee

Vengono considerate aree idonee all’installazione i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%”. Il limite del 20% non si applica agli impianti fotovoltaici.

Si riduce inoltre:

– da 7 km a 3 km la distanza tra gli impianti eolici e i beni sottoposti a tutela;
– da 1 km a 500 mt la distanza tra gli impianti fotovoltaici e i beni tutelati.

Fotovoltaico in zona agricola: niente autorizzazione

Gli impianti fotovoltaici in zone agricole saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola se si verificheranno le seguenti condizioni:

  • Pannelli: se collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo; se non si prevedono supporti tramite fondazioni in cemento e/o difficilmente amovibili.
  • Intervento: se realizzato nel rispetto delle attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.
  • Esclusioni: servirà l’autorizzazione nelle aree protette o appartenenti alla Rete Natura 2000.

Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: nulla osta lampo

La norma prevede che l’autorizzazione paesaggistica al fotovoltaico, per progetti di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di immobili di interesse pubblico, debba essere rilasciata entro 45 giorni. Decorso tale termine, scatterà il silenzio assenso.

Autorizzazioni fotovoltaico ed eolico: manutenzione ordinaria senza permessi

La legge di conversione del Decreto PNRR 3 stabilisce, inoltre, che previa valutazione della Soprintendenza per incompatibilità con vincoli paesaggistici eventualmente esistenti, l’installazione del fotovoltaico non necessita di autorizzazioni e va considerata come manutenzione ordinaria nei casi di installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree industriali, artigianali e commerciali; discariche; cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.  Come per il fotovoltaico, la nuova norma classifica l’installazione degli impianti eolici, fino a 20 kW e in aree idonee, come manutenzione ordinaria e non richiede permessi.

Decreto PNRR 3: tutte le misure a favore delle energie rinnovabili

Anche le società concessionarie autostradali potranno affidare la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità classificati come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni.

Per le autorizzazioni paesaggistiche, decorso inutilmente il termine per l’esito, l’amministrazione competente sarà tenuta a provvedere alla domanda di autorizzazione.

Secondo l’articolo 22-bisnel testo del D.Lgs. n. 199/2021, si introducono procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, si prevede che l’istallazione, con qualunque modalità, di impianti su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di manutenzione ordinaria e non sia subordinata all’acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale).

Nel caso l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che – accertata la carenza requisiti di compatibilità – adotterà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell’intervento.

Infine, viene aumentato da 200 a 400 milioni di euro l’impegno massimo di spesa cumulata annua degli incentivi riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e ridotto da 700 a 500 milioni di euro quello degli incentivi riconosciuti ai soggetti privati.

Esenzione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale

Gli impianti fotovoltaici fino a 30Mw e quelli eolici fino a 50 Mw potranno godere dell’esenzione – fino al 30 giugno 2024 – dalle procedure di valutazione di impatto ambientale statale o regionale.

Il beneficio si applicherà a progetti con le seguenti caratteristiche:

  • piani che hanno già ottenuto la Valutazione ambientale strategica (VAS);
  • impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi dei sistemi di accumulo;
  • impianti di stoccaggio energetico;
  • revamping/repowering di impianti fotovoltaici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva fino a 50 MW;
  • repowering di impianti eolici già esistenti;
  • impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva fino a 50 MW, che ricadono nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo.

Le semplificazioni introdotte favoriranno la diffusione degli impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, offrendo nuove opportunità per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e delle comunità sensibili alle tematiche ambientale e di risparmio energetico.

Certamente, ci piace concludere ricordando sempre, che la goccia che formerà l’oceano è data dal comparto residenziale. La crescita costante di questa tipologia di impianti, infatti, dimostra come ognuno di noi può contribuire ad un fine comune: promuovere la sostenibilità.

 

 

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