Gruppo di autoconsumo collettivo: condivisione dell’energia

L’entrata in vigore del Decreto-Legge 162/19 (articolo 42bis), insieme alle disposizioni di ARERA e del MiSE, ha dato il via libera alla formazione di due diverse tipologie di condivisione dell’energia: il gruppo di autoconsumo collettivo e la CER (Comunità Energetica Rinnovabile).

Si tratta di due diverse realtà mosse, però, da un obiettivo comune: l’autoproduzione di energia.

Concentriamoci sul gruppo di autoconsumo collettivo e sulle sue differenze con la Comunità Energetica Rinnovabile.

Che cos’è un gruppo di autoconsumo collettivo?

Prima di tutto, è bene sapere che cos’è un gruppo di autoconsumo collettivo.

Un gruppo di consumatori è formato da almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, i quali hanno stipulato un accordo privato per la condivisione dell’energia e che sono nello stesso condominio o edificio.

Come spiega il GSE, un autoconsumatore di energia rinnovabile è un cliente finale che può produrre energia per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere l’energia autoprodotta in eccesso, a patto che questa non sia l’attività professionale principale.

Come per le CER, l’energia viene prodotta da un impianto fotovoltaico con eventuale sistema d’accumulo.

Vi sono, poi, dei requisiti da rispettare obbligatoriamente per costituire un gruppo di autoconsumo collettivo. I clienti finali e/o i produttori devono:

  • Essere titolari di punti di connessione ubicati nello stesso condominio o edificio;
  • Non svolgere come attività professionale o commerciale professionale la produzione e lo scambio di energia elettrica;
  • Sottoscrivere un contratto privato avente i requisiti prefissati dall’articolo 42bis del decreto-legge 162/19 e inseriti nel par. 2.1.1 delle Regole Tecniche;
  • Dare il mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione, per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa;

Differenze tra gruppi di autoconsumo collettivo e CER

Le differenze tra gruppi di autoconsumo collettivo e CER sono prevalentemente sul piano normativo e giuridico ma, in particolare, sono due gli aspetti fondamentali per cui sono due entità diverse:

Il gruppo di autoconsumo collettivo:

  • Deve essere costituito nello stesso condominio o edificio
  • Presenta un incentivo pari a 100 euro/MWh prodotti

Mentre, la Comunità Energetica Rinnovabile:

  • Aggrega più soggetti con impianti fotovoltaici vicini, ma non necessariamente nello stesso edificio
  • Presenta un incentivo pari a 110 euro/MWh prodotti

Una Comunità Energetica Rinnovabile può essere costituita anche da aziende, enti pubblici e religiosi che condividono l’energia con gli utenti residenziali vicini, per combattere la povertà energetica e salvaguardare l’ambiente.

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Condivisione dell’energia: l’importanza dell’impianto fotovoltaico

Per una condivisione dell’energia ottimale è bene dotarsi di un impianto fotovoltaico di qualità ed efficiente dal punto di vista energetico.

Questo perché più raggi solari riesce a catturare e più energia potrà essere condivisa e utilizzata da tutti gli utenti.

Produttività pannelli fotovoltaici: cosa c’è da sapere

Nel caso del gruppo di autoconsumo collettivo, il tetto dell’edificio o del condominio è l’ideale per far sì che tutti gli utenti che vi abitano o che vi lavorano possano beneficiare dell’energia pulita.

Per fare questo, è necessario dimensionare correttamente l’impianto, per capire quanti kW installare e se eventualmente si rende necessario installare un sistema d’accumulo per utilizzare l’energia in eccesso quando più serve.

Il primo passo è sicuramente quello di informarsi e, se si posseggono tutti i requisiti, il proprio condominio o il proprio edificio possono diventare green a tutti gli effetti.

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