Il Decreto Semplificazioni snellisce ed estende il Superbonus

Addio doppia conformità, CILA per quasi tutti gli interventi e spazio a ospedali e caserme: ecco le novità principali per il Superbonus che arrivano con il Decreto Semplificazioni. Approfondiamole insieme.

Tre mesi in meno per i cantieri Superbonus

Cantieri Superbonus più veloci: secondo le prime considerazioni degli addetti ai lavori, le semplificazioni contenute nell’ultima bozza approvata dal CdM, abbreviano di parecchio l’iter necessario per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, lentezza alla quale ci si stava rassegnando.

I cantieri Superbonus prendono velocità: niente più SCIA, basterà una CILA.

Non solo, oltre a non dover attendere mesi per accedere alla documentazione, si stima un risparmio di spesa per adempimenti burocratici di 110 mln.

Superbonus: interventi più smart con la CILA

Per iniziare i lavori, basterà quasi sempre solo la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata), che sostituirà l’attestazione di stato legittimo precedente l’inizio dei lavori: gli interventi, eccetto quelli di demolizione e ricostruzione, saranno tutti considerati come manutenzione straordinaria.

Quindi, con una variazione del comma 13-ter (Art.119 D.L. 34/2020), si dirà addio alla doppia conformità edilizia-urbanistica per quasi tutti gli interventi eseguiti con la maxi detrazione fiscale, molti dei quali classificabili in “edilizia libera”.

L’articolo è stato sostituito dal seguente: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. “

La riqualificazione energetica interessa un potenziale di immobili ante ’67 che supera i 7 milioni di unità.

L’iter lampo richiede comunque che la CILA indichi gli estremi del titolo abitativo (concessione edilizia) – se l’immobile è post ’67 – o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (condono o sanatoria). Per gli immobili ante ’67 sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

Irregolarità urbanistiche: i tecnici Superbonus non sono più tenuti a verificarle

La novità spalanca le porte ai lavori in Superbonus nei condomini, non di rado bloccati per interventi illegittimi del singolo che interessano le parti comuni, di fatto non più certificabili come regolari.

Attenzione: ciò non significa ignorare le irregolarità urbanistiche, visto che il testo della bozza recita così: “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Semplicemente, il tecnico asseveratore non sarà più tenuto ad effettuare la verifica urbanistica. Ovviamente, nulla vieta che il certificatore possa  ugualmente decidere per farla o che eventuali abusi vengano segnalati agli enti preposti e sul responsabile siano applicate le sanzioni previste.

Cosa deve indicare la CILA

La CILA diventa così il documento principe, elemento determinante per l’ottenimento ma anche per la decadenza del Superbonus 110%. Quest’ultima condizione potrà verificarsi se:

  • non viene presentata;
  • si effettuano interventi diverso rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione asseverata inizio lavori;
  • contiene dichiarazioni false;
  • non contiene gli estremi del titolo abilitativo;
  • non indica chiaramente il periodo di realizzazione dell’edificio.

Il Superbonus fa spazio a ospedali e caserme

Scomparsa invece l’estensione ad immobili sprovvisti di impianto termico, ed alberghi e ristoranti, in ballo fino all’ultimo, e più in generale agli immobili strumentali censiti in categoria D/2; la poltrona è stata soffiata da ospedali, case di cura, caserme e ospizi, poliambulatori (categorie catastali B/1, B/2 e D/4) per interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

L’efficienza energetica è l’obiettivo del Superbonus, un intervento di isolamento termico rientra tra gli interventi trainanti.

Fino ad oggi, lo ricordiamo, le strutture che potevano beneficiare degli incentivi super per l’efficienza energetica dovevano rientrare nelle seguenti categorie: edilizia residenziale, condomini o immobili funzionalmente indipendenti con ingresso autonomo; onlus, edifici non a scopo di lucro; centri sportivi, solo per le coperture degli spogliatoi e immobili IACP.

In sintesi, per il Superbonus la burocrazia diminuisce, cantieri snelliti e pratiche più veloci, sperando che tutto ciò sia sufficiente per far decollare lo strumento fiscale più potente che l’edilizia italiana abbia mai sperimentato per migliorare la propria classificazione energetica.

Nel frattempo, proseguono spedite le installazioni di impianti termici e sistemi fotovoltaici che usufruiscono delle aliquote classiche. Va per la maggiore la richiesta dello sconto in fattura al 50%, percorso super veloce per chi conta di iniziare a risparmiare subito con un incentivo fiscale di tutto rispetto.

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