Comunità energetiche rinnovabili: nasce la nuova era energetica

Con l’approvazione del Decreto sulle Comunità Energetiche Rinnovabili l’Italia si appresta ad una nuova era, che premia la condivisone e l’autoconsumo dell’energia pulita. Gli incentivi ammontano a 5,7 miliardi. Le CER potranno essere costituite, regolamentate e avviate. Prima o poi, tutti ne faremo parte, come dimostrano le numerose manifestazioni d’interesse sull’argomento. Scopriamo perché è possibile affermarlo.

Mentre il MASE si prepara ad una estesa campagna informativa volta a sensibilizzare l’opinione pubblica verso i temi legati all’indipendenza energetica ed alla sostenibilità, ci si chiede: qual è il vantaggio di entrare a far parte di una comunità energetica? se sono un utente, perché dovrei interessarmi?

Comunità energetiche: decreto e news

Come spiega il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, l’obiettivo di questa misura è raggiungere 5 gigawatt complessivi di potenza fotovoltaica installata per la produzione di energia rinnovabile.

In che modo sarà possibile? Le misure economiche saranno due:

  • una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa in tutto il territorio nazionale, riconosciuta dal Gestore dei Servizi Energetici;
  • l’integrazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili;

I due benefici saranno tra loro cumulabili per le CER aventi diritto.

Come si costituisce una Comunità energetica rinnovabile

Possono partecipare alle CER tutti i consumatori: i beneficiari sono persone fisiche, condomini, associazioni ed enti religiosi, cooperative, piccole e medie imprese, interporti, centri commerciali o produttivi, enti e scuole.

Le CER possono essere definite un sistema di aggregazione di produttori e consumatori di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (Risoluzione AdE n. 18/2021).

Parteciparvi è possibile in qualità di:

  • Produttore di energia rinnovabile, ovvero un possessore di un impianto fotovoltaico;
  • Autoconsumatore di energia rinnovabile, disponendo di un impianto di produzione energia, per esempio, fotovoltaica, per i propri consumi energetici che immette nella comunità l’energia in eccesso (on grid).
  • Consumatore di energia elettrica, essendo intestatario di un utenza elettrica; in questa voce sono inclusi soggetti che non possiedono un impianto di produzione, i cui consumi possono essere coperti in parte dall’energia condivisa dalla comunità. Appartengono a gruppo i cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito.

Quindi, tutti possono partecipare, anche senza impianti di produzione. All’interno di una comunità energetica, infatti, i prosumer sono i soggetti che installano un impianto e i consumer quelli che si limitano ad usufruire dell’energia autoprodotta secondo gli accordi della CER.

 

Approfondimento: “un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.”

Esistono vincoli geografici?

Per poter costituire una CER, i punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) devono trovarsi sotto la stessa cabina elettrica.  É possibile verificare la cabina elettrica di appartenenza tramite la mappa disponibile sul sito GSE.

Novità comunità energetiche: un nuovo strumento dal GSE

Comunità energetiche rinnovabili: vantaggi della tariffa incentivante

Il principale vantaggio economico del membro appartenente alla comunità energetica è la tariffa incentivante, vediamo come funziona, sapendo che gli impianti di produzione da fonte rinnovabili non devono avere una potenza superiore a 1MW:

  • è valida per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER.
  • è calcolata dal GSE tra 60 €/MWh e 120€/MWh in relazione alla dimensione dell’impianto e del valore di mercato dell’energia, con una maggiorazione fino a 10 €/MWh in base alla localizzazione geografica;
  • è previsto anche un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito da ARERA, pari a circa 8 €/MWh.

Esclusioni: La tariffa incentivante non si applica all’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici che hanno avuto accesso al Superbonus. È invece compatibile con le detrazioni fiscali al 50%.

Tutta l’energia prodotta ma non autoconsumata, invece, resta ai produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato, con le condizioni economiche del ritiro dedicato. 

Gli impianti possono essere:

  • nuovi;
  • esistenti, ma installati dopo il 16 dicembre 2021 (Data di entrata in vigore del D.lgs 199/2021);
  • estensioni
  • collegati alla rete elettrica a media/bassa tensione
  • sotto la stessa cabina di trasformazione sia per il prelievo che per la cessione alla rete.

Comunità energetiche rinnovabili: il contributo a fondo perduto

Il contributo aggiuntivo del 40% è riservato alle comunità energetiche che nasceranno nei comuni sotto i cinquemila abitanti, dai quali ci si aspettano due gigawatt, che realizzano un nuovo impianto o ne potenziano uno esistente.

In Italia, il numero dei comuni che rientrano in questa categoria privilegiata è di 5.521. Talvolta, riuniti sotto un unica cabina primaria. I cittadini che si risiedono in questi comuni beneficiano di un plus dal valore notevole.

Il Decreto stanzia ben 2,2 miliardi del PNRR per realizzare almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026, per questa categoria.

Comunità energetiche: limiti di spesa e spese ammissibili

I limiti di spesa previsti sono così suddivisi:

  • 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
  • 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
  • 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
  • 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

Le spese ammissibili possono riguardare i seguenti interventi:

  1. installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  2. fornitura e montaggio di sistemi di accumulo;
  3. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software,
  4. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento,
  5. connessione alla rete elettrica nazionale
  6. studi preliminari
  7. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche,
  8. direzione lavori e sicurezza,
  9. collaudo e consulenza

L’IVA non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull’IVA.

A breve il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale documenti e guide informative, oltre a canali di supporto dedicati, per accompagnare gli utenti nella costituzione delle CER. Sarà disponibile anche un simulatore per la valutazione energetica ed economica delle iniziative. Oggi è già disponibile una sezione dedicata alle FAQ.

CER: come si procede

Dopo l’individuazione dell’area di costruzione dell’impianto e della cabina primaria, è necessario sottoscrivere l’atto costitutivo della CER. Il documento costitutivo dovrà dimostrare di apportare alla comunità benefici ambientali, economici e sociali.

Il GSE valuterà i requisiti di accesso. La richiesta di accesso va presentata utilizzando il Portale GSE dedicato, entro 120 giorni dalla data di esercizio degli impianti.

I dettagli operativi saranno contenuti in un decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente (MASE), atteso entro il 24 febbraio 2024. Questa è la fase cruciale in cui ci troviamo: il giro di boa per l’avvio di comunità energetiche operanti.

Per il contributo a fondo perduto, riservato ai piccoli Comuni, è previsto uno sportello web, aperto entro 45 giorni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi.

Approfondimento: Una comunità energetica è diversa da un gruppo di autoconsumo collettivo, che agisce sempre collettivamente ma sulla base un accordo privato, e che si limita in genere allo stesso condominio o edificio.

CER e Fotovoltaico: è questo il binomio che trascinerà l’Italia nella transizione energetica?

Sebbene la fonte di energia rinnovabile che si può utilizzare per comporre una CER possa essere:

  • Idroelettrico
  • Biogas
  • Eolico
  • Biomasse Solide

il fotovoltaico costituisce la tecnologia più versatile, economica e veloce per la costituzione per una CER.

I consumatori possono contare su energia green, in abbondanza, e risparmio significativo. Fotovoltaico e CER significano insieme lotta alla povertà energetica.

Oggi è il momento di affacciarsi al mondo delle comunità energetiche attraverso una consulenza personalizzata con un esperto.

Valore Solare assiste, tramite i propri partners, tutti coloro che vogliono valutare questa nuova opportunità di diventare utenti che godono di energia sostenibile, ora più che mai incentivata e agevolata, occupandosi

  • del dimensionamento tecnico-economico dell’intervento (scelta taglia impianto, valutazioni economiche);
  • del controllo aree idonee;
  • della gestione delle pratiche edilizie per posa;
  • del supporto e della gestione del contratto privato;
  • della fornitura e dell’installazione di impianti fotovoltaici di piccola e grande taglia;
  • dell’allaccio impianto fotovoltaico;
  • della manutenzione dell’impianto ordinaria e straordinaria.

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