Comunità energetiche rinnovabili: pronto il Decreto

“Un’enorme fonte di sviluppo economico sostenibile e di coesione sociale.”

Con queste parole, emblematiche pensando al futuro, il Ministro Pichetto Fratin ha definito le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), annunciando che il decreto è finalmente arrivato sul tavolo della Commissione UE.

Per le comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo, è arrivato, con molta probabilità, il momento di prepararsi all’espansione.

Scopriamo, perciò, l’ambizioso progetto che vedrà la nascita di 15.000 nuove CER, attraverso le anticipazioni di questi giorni.

Comunità energetiche rinnovabili: cosa prevede il Decreto

La strategia su cui punta il governo per raggiungere la decarbonizzazione entro il 2030 e l’autonomia energetica vede le comunità energetiche come strumento che porterà vantaggi in bolletta ed estenderà l’utilizzo di energie rinnovabili senza distinzione alcuna: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse. Come?

Ancora una volta, come è stato per il Superbonus, gli aiuti arriveranno dal PNRR e saranno elargiti attraverso due misure.

La prima, sarà una tariffa incentivante sull’energia prodotta. L’aiuto verrà esteso a tutto il territorio nazionale, con limite sulla potenza massima finanziabile di complessivi 5 GW entro la fine del 2027 e una premialità per l’autoconsumo.

La seconda, riguarderà un contributo a fondo perduto, finanziato con 2,2 miliardi del PNRR. L’aiuto sarà riservato ai territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti e coprirà un importo fino al 40% dell’investimento. Le risorse ammontano a 2,2 miliardi di euro. La potenza agevolabile dovrà essere di almeno 2,5 GW – entro la metà del 2026 –  e il contributo sarà cumulabile con l’incentivo in tariffa.

Le comunità energetiche dovranno mantenersi al di sotto di un Megawatt, per non essere identificate come imprese produttrici di energia.

Comunità energetiche: come funziona

Entrare a far parte di una CER, quali vantaggi riserva?

Ci sono almeno quattro aspetti da considerare:

  • risparmio in bolletta
  • riduzione di inquinamento ed emissioni
  • sicurezza
  • indipendenza energetica

Ma chi può partecipare?

Vantaggi delle comunità energetiche

Una CER può essere costituita da cittadini, enti locali, associazioni, condomini, terzo settore, cooperative, enti religiosi e piccole e medie imprese che si uniscono per autoprodurre e autoconsumare energia elettrica da fonti rinnovabili e, quindi, scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione autonoma di energia.

Cosa le contraddistingue? Il fatto che facciano tutto ciò applicando il principio della condivisione. Si tratta di un modello collaborativo, incentrato su un sistema di scambio in zona comune, che favorisce la gestione congiunta, lo sviluppo sostenibile e riduce la dipendenza dalla rete.

Secondo le previsioni del MASE, il progetto realizzato garantirebbe una bolletta dimezzata per quasi 2 milioni di famiglie.

Che si voglia promuovere la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili è evidente dalle misure previste per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili nel decreto CER.

Si punta a un duplice obiettivo: incrementare la produzione da rinnovabili e consentire un sostanziale risparmio nei costi dell’energia.

Perché il governo ha preferito dire stop al Superbonus e accogliere questa sfida? Una ragione plausibile è il desiderio di proteggersi dalla dipendenza energetica dai paesi esteri. Sì, vogliamo e possiamo autoalimentarci energeticamente.

Incentivi sull’energia prodotta autoconsumata: vantaggi per tutti

Il valore della tariffa incentivante sull’energia prodotta e autoconsumata sarà differenziato per taglia di impianto e per localizzazione geografica. Ha inoltre specificato che lo scorporo in bolletta non è oggetto di tale decreto in quanto è competenza dell’ARERA adottare le misure con le quali i clienti domestici possano richiedere alle rispettive società di vendita lo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa.

Finaziamento a fondo perduto: vantaggi per i piccoli comuni

Riguarderà invece solo le comunità realizzate nei comuni sotto i cinquemila abitanti, la misura che permette l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 40% dell’investimento. L’intervento in questo caso può riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: in questo caso la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro del Pnrr e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno due giga watt e una produzione indicativa di almeno 2.500 giga watt l’ora ogni anno. Chi otterrà il contributo a fondo perduto potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.

Quattro passaggi per costituire una CER

In poche parole, per costituire una comunità energetica occorre:

  1. individuare un’area dove realizzare l’impianto, tenendo presente che gli utenti associati che dovranno essere connessi alla stessa cabina primaria.
  2. costituire la CER con uno Statuto o un atto costitutivoche abbia come obiettivo principale l’ottenimento di benefici ambientali, economici e sociali
  3. presentare domanda apposita di pre-esame sul sito www.gse.it
  4. attendere l’esito dello studio di fattibilità del progetto da parte del Gestore Servizi Energetici (GSE), che si occuperà di verificare i requisiti di ammissibilità.

Decreto CER: come aderire

Comunità energetiche: impianti ammessi, spese finanziabili e requisiti, ecco come si accede a incentivi e aiuti

 

I punti chiave

 

  • Cosa prevede il decreto?

Il testo comprende due misure distinte: da un lato, un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità per l’autoconsumo e tariffe distinte per fasce di potenza. Dall’altro, uno stanziamento del Pnrr di 2,2 miliardi per il finanziamento a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione di un nuovo impianto o di potenziamento di un impianto esistente nel territorio di comuni fino a 5mila abitanti. L’intervento può riguardare sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti. punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 gigawatt e una produzione indicativa di almeno 2.500 gigawattora ogni anno.

 

 

2) Chi può accedere agli incentivi? Gli incentivi si applicano agli impianti di potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 megawatt. Non è invece consentito l’accesso ai sostegni alle imprese in difficoltà.

 

3) TRE FASCE DI INCENTIVI A quanto ammonta la tariffa incentivante? Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni. Per i potenziamenti gli incentivi si applicano solo per la nuova sezione dell’impianto riconducibile all’intervento di potenziamento nel limite di un megawatt. Ci sono tre fasce di incentivi: per gli impianti di potenza fino a 600 kilowatt, la tariffa è composto da un fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può superare i 100 euro per MWh; per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, il fisso è di 70 euro più un premio che non può andare oltre i 110 euro per MW; infine, per gli impianti sotto o pari ai 200 kilowatt, il fisso è di 80 euro più una tariffa premio non superiore ai 120 euro per megawattora.

 

4) È previsto un fattore di correzione per la tariffa premio che varia in base all’area geografica: 4 euro per megawattora in più per le Regioni del Centro e 10 euro per MWh in più per quelle del Nord.

 

5) A chi va presentata la domanda e quando?

 

La domanda di accesso agli incentivi va presentata entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del Gse (il Gestore dei servizi energetici) che è il regista della misura: www.gse.it. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’accesso ai sostegni sulla base delle regole operative che saranno fissate con un decreto del ministero da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento licenziato nei giorni scorsi. È possibile richiedere al Gse una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti: si tratta di una verifica su base volontaria e non è condizione necessaria per accedere agli incentivi.

 

7) Gli incentivi possono essere cumulati?

Gli incentivi possono essere cumulati con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento. Mentre le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al superbonus.

 

8) Chi può accedere ai fondi previsti dal Pnrr?

I beneficiari della misura Pnrr sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati nei Comuni con meno di 5mila abitanti. Gli impianti ammessi a questi contributi devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026. L’accesso ai fondi avviene, come per le tariffe incentivanti, presentando domanda a sportello esclusivamente tramite il sito del Gse (www.gse.it).

 

9) Quando il Gse aprirà lo sportello per ottenere i fondi?

Il Gse aprirà lo sportello per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, a meno di un preventivo esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo Pnrr sarà revocato, anche per i contributi a fondo perduto, nel caso di perdita di uno o più requisiti di ammissibilità e in presenza di dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento, ma anche nel caso in cui non fossero rispettati i tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi. È possibile perdere i sostegni una volta avviata l’istanza?

Sì, il decreto elenca alcune cause di decadenza degli incentivi.

 

 

10) Come viene erogato il contributo in conto capitale?

Il Gse eroga il beneficio fino al 90% del contributo massimo accordato, suddividendolo in più quote, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. La prima quota è erogata al completamento del 30% dei lavori. La quota a saldo, pari al 10% del contributo totale, è erogata sulla base della presentazione al Gse della richiesta di rimborso finale, che attesti la conclusione dei progetti agevolati, nonché il raggiungimento dei target per la quota parte di competenza.

 

11) Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammesse le seguenti spese: 1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica); 2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; 3) acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio; 4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; 5) connessione alla rete elettrica nazionale; 6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni; 7) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera; 8) direzioni lavori e sicurezza; 9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, di consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

 

12) SPESE AMMISSIBILI  In che misura sono finanziabili le spese?

Le spese sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è il seguente: 1) 1.500 euro per kilowatt per impianti fino a 20 kW; 2) 1.200 euro per kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 3) 1.100 euro per kW per potenze superiori a 200 kW e fino a 600 kW; 4) 1.050 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

 

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