Super Ammortamento 130% per il 2019

Super Ammortamento 130% per il 2019

Dal 1° Aprile al 31 Dicembre 2019 sarà possibile usufruire del super ammortamento al 130% per i beni materiali strumentali nuovi, tra cui il fotovoltaico.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo dell’atteso Decreto Crescita.
La norma introduce per la prima volta un tetto massimo agli investimenti pari a 2.5milioni di euro, superato il quale l’agevolazione non spetta per la parte eccedente. Si avrà quindi una maggiorazione del 30% sul costo di acquisizione.

Il beneficio riguarda i beni strumentali acquistati dal 1° Aprile 2019 al 31 Dicembre 2019, o entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e il pagamento di acconto pari al 20% del costo di acquisizione sia avvenuto.

Super ammortamento 2019: chi può usufruirne

  • i soggetti titolari di reddito d’impresa (indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano)
  • gli esercenti arti e professioni (compresi coloro che svolgono attività di lavoro autonomo in forma associata) • che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi
  • con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.
  • le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
  • gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime dei minimi;
  • le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che applicano il regime di vantaggio.

Inoltre, la disposizione non si applica •ai veicoli e ai mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma1 TUIR.

  • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%,
  • agli investimenti in fabbricati e costruzioni,
  • gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla Legge di bilancio 2016

 

 

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